Recentemente sono stati scritti – in “Vademecum per la sicurezza nelle istituzioni universitarie” di Danilo Chiocchini, Massimo Mari, Sergio Salerno, edito da Edizioni Conoscenza – i seguenti paragrafi che pur rimanendo validi, meritano forse un approfondimento…
Ne vediamo una breve sintesi…
“LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è il cardine dell’organizzazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legislatore, proprio in vista della programmazione dell’attività di prevenzione, ha fatto compiere alla legge un notevole salto di qualità trasformando la figura dei vecchi addetti alla sicurezza, operativa peraltro solo in alcune realtà lavorative, in un servizio obbligatorio in ogni luogo di lavoro con il compito essenziale di coadiuvare il datore di lavoro nella realizzazione di un sistema di prevenzione e di protezione tale da garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori occupati in quella attività lavorativa.
Il servizio di prevenzione e protezione ha, all’interno del sistema, un ruolo essenzialmente consultivo e promozionale tant’è che gli addetti al servizio non sono soggetti a sanzioni penali per le violazioni connesse nell’esercizio delle loro attribuzioni. Il datore di lavoro che ricorre al servizio non è per questo liberato dalle sue responsabilità, in quanto è il datore di lavoro debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori e non può traslare ad altri soggetti questa sua precisa responsabilità.
Il datore di lavoro organizza all’interno del luogo di lavoro il servizio di prevenzione e protezione secondo una delle seguenti modalità:
– designando propri dipendenti con capacità adeguate e in numero sufficiente, i quali devono disporre di mezzi e tempo adeguato e non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta; tra questi individua il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate;
– incaricando servizi esterni all’azienda che devono essere adeguati alle caratteristiche della azienda stessa; il responsabile del servizio esterno deve essere in possesso di attitudini e capacità specifiche;
– integrando il servizio interno (composto da dipendenti) con persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie;
– in particolari casi svolgendo direttamente i compiti del servizio eventualmente con l’ausilio di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie.
(…)
I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(…)
Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione svolge attività di consulenza e di assistenza tecnica al datore di lavoro per la valutazione dei rischi, l’individuazione delle opportune soluzioni la programmazione degli interventi, l’organizzazione dei controlli. Non è destinatario di obblighi penalmente sanzionati in ordine a violazioni della normativa previdenziale. Inoltre coordina l’attività di prevenzione ovvero il censimento dei luoghi di lavoro, coordina la valutazione del rischio, l’individuazione delle misure preventive e protettive di sicurezza e di salubrità.
(…)
I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Il servizio provvede:
– all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla scelta delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale e dell’istituzione scolastica;
– a elaborare, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive oggetto della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo delle stesse;
– a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività che si svolgono all’interno dell’azienda;
– a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
– a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi e alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
– a fornire l’informativa specifica ai lavoratori e ai soggetti a essi equiparati sui rischi potenziali, sulle misure di prevenzione e sicurezza adottate o da adottare.
(…)
RSPP, responsabilità civile e penale
Emerge da quanto sopra l’ importanza del SPP nel processo di gestione della sicurezza.
Infatti grazie alle informazioni fornite al DL vengono decise le azioni per migliorare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Nonostante il ruolo del R.S.P.P. consista (essenzialmente) in un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa – scevra di qualsivoglia apporto decisionale rispetto alla politica di impresa adottata – deve, tuttavia, escludersi che tale soggetto “goda di un totale esonero da ogni responsabilità” (penale e civile). È possibile, infatti, che l’infortunio o la malattia professionale si verifichino proprio a causa dell’errato svolgimento dei compiti del R.S.P.P. e che quest’ultimo non possa, conseguentemente, ritenersi esente da responsabilità quando la sua negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo.
L’elaborazione giurisprudenziale penale è così solita distinguere fra l’individuazione di responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, e di responsabilità per reati colposi di evento (quali infortuni o malattie professionali).
Per quanto attiene alla prima tematica, è noto come, in materia di contravvenzioni, la responsabilità penale derivi anche dalla mera colpa lievissima (che può assumere le forme della culpa in eligendo e/o della culpa in vigilando). Ne consegue, pertanto, che seppure l’inosservanza del precetto da parte del datore di lavoro sia conseguita da un errore di valutazione del R.S.P.P., il datore di lavoro risulterebbe, ugualmente, unico responsabile dell’inosservanza dei precetti infortunistici prescritti, giacché unico destinatario della previsione legislativa; in altri termini, al datore di lavoro si verrebbe a rimproverare l’errore di valutazione commesso dal R.S.P.P., dal momento che tale errore non si sarebbe verificato se vi fosse stata una maggiore diligenza nella scelta o nel controllo dell’attività consulenziale.
Per quanto, invece, concerne il secondo profilo, allorché l’attività o la mancata attività (o, in senso più lato, la condotta) del R.S.P.P. abbia determinato un evento lesivo, l’individuazione della responsabilità penale deve esser compiuta alla stregua dei normali criteri di imputazione penale. Pertanto, nel caso in cui un R.S.P.P. abbia violato i doveri a lui imposti dal decreto e, agendo (anche soltanto) con colpa, abbia indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso soggetto potrebbe risultare responsabile (insieme al datore di lavoro) dell’evento di danno derivato, essendo a lui astrattamente ascrivibile una “colpa professionale” che potrebbe assumere, in certi casi, addirittura un carattere di esclusività.
In altre parole, il R.S.P.P., esercitando i propri compiti, potrebbe accollarsi, al pari di qualsiasi consulente tecnico privato, l’onere di riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo standard di diligenza, capacità e conoscenze tecniche richieste per il corretto svolgimento della “delicata” funzione. Ove si registrasse un eventuale deficit di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni si dovrebbe, perciò, indagare se ciò ha avuto un nesso con il determinarsi ed il verificarsi dell’evento.
La Cassazione è, dunque, ormai pacifica nel ritenere che la responsabilità del R.S.P.P. – indiretta ed additiva rispetto a quella del datore di lavoro – vada affermata ogni volta che lo stesso, a seguito di un inadempimento dei propri compiti, “ometta di indicare la presenza di un rischio attraverso la propria consulenza di carattere strumentale”, ovvero l’adozione di una determinata misura idonea, e, conseguentemente, si verifichi un infortunio riconducibile casualmente a suddetta omissione. In altri termini, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs 81/2008, e a maggior ragione dopo, la particolare significatività del ruolo ricoperto, pare far individuare una posizione di garanzia antinfortunistica (rilevante ex art. 40, comma 2, c.p.) anche in capo R.S.P.P. – seppur limitata ai compiti espressamente previsti dalla legge.
Quanto detto anche perché non si pensi al ruolo di RSPP come ruolo impiegatizio a bassa responsabilità e facili riconoscimenti o, in caso di affidamento all’esterno, come un modo poco impegnativo per incrementare il portafoglio consulenze.
Altro atteggiamento da sfatare è quello di alcuni Datori di lavoro (DL) che ripetendo la frase fatta “ancora un lacciuolo burocratico per farmi buttare tempo e denaro” non riescono a capire quanto importante per loro sia avere un SPP funzionale e ben organizzato.
E’ stato ormai dimostrato ampiamente (rapporti INAIL e di altre organizzazioni similari europee) che quanto investito in sicurezza ritorna nelle casse aziendali almeno in maniera raddoppiata con i seguenti benefici: migliora la produttività dei dipendenti; riduce l\’assenteismo; riduce le indennità; soddisfa le esigenze dei contraenti del settore pubblico e di quello privato; premi assicurativi inferiori; sgravi fiscali; sussidi e sovvenzioni statali.
Ma ancora per il DL investire in un SPP funzionale con persone di fiducia e di provata capacità professionale è il modo migliore per avere un rapporto sicuro e completo sui problemi di gestione della sicurezza nella azienda.
E’ probabile che non si abbiano a disposizione tutte le risorse necessarie a risolvere i problemi della sicurezza, ma una lista pesata di quanto evidenziato permette al DL di stabilire correttamente la priorità di interventi.
Condizione importante non solo per la sicurezza, ma anche per la protezione del DL è che il SPP sia collocato alle sue dirette dipendenze senza intermediari che ne possano smussare l’azione.
Daniele Cavaleiro
RSPP e consulente aziendale in materia SSL e modelli organizzativi
Contributo per PUNTOSICURO
www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rspp-aspp-C-70/il-servizio-di-prevenzione-protezione-al-microscopio-AR-15542/