La lettura di “Vademecum per la sicurezza nelle istituzioni universitarie”, edito da Edizioni Conoscenza e scritto tra gli altri da Danilo Chiocchini, mi ha dato modo di riflettere ed approfondire alcuni aspetti riguardanti il Servizio di Prevenzione e Protezione (in sigla SPP), il suo Responsabile (in sigla RSPP) ed il Datore di Lavoro (in sigla DL).
Il ruolo del RSPP consiste esclusivamente nell’attività di consulenza tecnica ed organizzativa. È però possibile che un infortunio o una malattia professionale si verifichino proprio a causa dell’errato svolgimento dei compiti del RSPP, e che quest’ultimo non possa ritenersi esente da responsabilità civili e penali.
La giurisprudenza distingue fra l’individuazione di responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme, e responsabilità per reati colposi come ad esempio infortuni e/o malattie professionali.
Per quanto riguarda la prima tematica, l’individuazione della responsabilità penale può assumere le forme di culpa in eligendo e/o culpa in vigilando. Seppure l’inosservanza del precetto da parte del DL provenga da un errore di valutazione del RSPP, il DL risulta unico responsabile dell’inosservanza; ovvero, al DL si verrebbe a rimproverare l’errore commesso dal RSPP, dal momento che tale errore non si sarebbe verificato se vi fosse stata una maggiore diligenza nella scelta o nel controllo dell’attività del RSSP.
Per quanto riguarda la seconda tematica, qualora l’attività o la mancata attività del RSPP abbia determinato un evento lesivo, l’individuazione della responsabilità segue i normali criteri di imputazione penale. Nel caso in cui un RSPP abbia violato i propri obblighi e doveri ed abbia indotto il DL ad omettere l’adozione di adeguata misura prevenzionale, lo stesso potrebbe risultare responsabile (insieme al DL) dell’evento di danno derivato, essendogli imputabile una “colpa professionale”.
Il RSPP potrebbe accollarsi, al pari di qualsiasi consulente, l’onere di riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo i requisiti richiesti per il corretto svolgimento della “delicata” funzione.
In giurisprudenza si ritiene che la responsabilità del RSPP viene affermata ogni volta che lo stesso, a seguito di un inadempimento dei propri compiti, “ometta di indicare la presenza di un rischio”, e, conseguentemente, si verifichi un infortunio riconducibile alla suddetta omissione.
È evidente come il RSPP non può essere visto come un mero ruolo impiegatizio a bassa responsabilità o, nel caso di affidamento all’esterno, come un modo poco impegnativo per aumentare il proprio portafoglio clienti.
Bisogna sfatare l’atteggiamento di alcuni Datori di Lavori che, ripetendo la frase fatta “ancora un lacciuolo burocratico per farmi buttare tempo e denaro”, non riescono a capire quanto sia importante avere un SPP funzionale e ben organizzato. Inoltre è ampliamente dimostrato, tramite rapporti INAIL o di altre organizzazioni similari europee, che quanto investito in sicurezza ritorna nelle casse aziendali almeno in maniera raddoppiata, come miglioramento della produttività dei dipendenti; riduzione dei premi assicurativi; sgravi fiscali; etc.
Condizione importante ed essenziale per la corretta protezione legale del DL, è che il SPP sia collocato alle sue dirette dipendenze senza intermediari che ne possano smussare l’azione.
Daniele Cavaleiro – Cronaca Eugubina